Perché aderire

L’adesione all’Ente Bilaterale ENBISIT deve essere effettuata dalle aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria Non Armata e degli Istituti Investigativi (Controllo Attività Spettacolo – Intrattenimento – Commerciali – Fieristiche – Servizi di Accoglienza – Guardiania – Monitoraggio Aree) sottoscritto pariteticamente il 28/01/2011 da: A.I.S.S. (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria) e Confederazione Federterziario (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) per conto delle Organizzazioni Datoriali da una parte e dal Sindacato dei Lavoratori FEDERAZIONE UGL SICUREZZA CIVILE (Unione Generale del Lavoro Federazione Nazionale del Terziario), scaricabile dal sito del CNEL (http://www.cnel.it) Contratto Collettivo Nazionale Sicurezza Sussidiaria e depositato presso il Ministero del Lavoro con Prot. n. 15/IV/0002575 MA002.A004 del 02/02/2011.
L’adesione è un’opportunità interessantissima per l’impresa e per il lavoratore di usufruire gratuitamente di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano e si perfeziona mediante la puntuale compilazione di apposita Scheda Adesione e dell’allegata Scheda Anagrafica Azienda, entrambe da retrocedere, timbrate e sottoscritte, a mezzo PEC: posta@pec.enbisit.it.

I modelli per l’adesione sono scaricabili nella sezione modulistica.

ATTENZIONE
La mancata adesione all’Ente Bilaterale ENBISIT comporta per le aziende del settore della Sicurezza Sussidiaria Non Armata e degli Istituti Investigativi e Tutela, oltre all’impossibilità di usufruire gratuitamente delle opportunità di maggiore flessibilità e dei servizi offerti (in materia di apprendistato, sicurezza luoghi di lavoro, conciliazione controversie di lavoro, contratti di inserimento, a termine, etc.), l’obbligo di corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d’importo pari al 15,00% della retribuzione lorda paga base e contingenza ed assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale (rientra nella retribuzione di fatto). Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”.