CONTRIBUZIONE ENBISIT E MODALITÀ DI VERSAMENTO

 

QUOTE CONTRIBUTIVE

L’Ente Bilaterale ENBISIT è stato costituito dalle organizzazioni imprenditoriali (AISS, FederTerziario) e dal sindacato dei lavoratori (Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile) ai sensi dell’art. 11 del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza (Controllo Attività Spettacolo – Intrattenimento – Commerciali – Fieristiche – Servizi di Accoglienza – Guardiania – Monitoraggio Aree). L’Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, il cui finanziamento è considerato costo derivante dal CCNL.

L’adesione all’Ente Bilaterale ENBISIT è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il CCNL e comporta l’obbligo del versamento, regolamentato dall’art. 11 dello stesso, della “Quota Adesione”, della “Quota Formazione” e del “Contributo Assistenza Sanitaria Integrativa” (per il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa). Il mancato versamento determina il non rispetto di un articolo del CCNL che può pregiudicare la regolarità del rapporto con i propri dipendenti.

La mancata adesione all’Ente Bilaterale comporta per le aziende che applicano il CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza, oltre all’impossibilità di usufruire delle opportunità di maggiore flessibilità e dei servizi offerti, l’obbligo di corrispondere al lavoratore, a titolo di “sanzione contrattuale”, un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) mensile non assorbibile d’importo pari al 15,00% della retribuzione lorda paga base assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione ENBISIT”.

La contribuzione all’ENBISIT, da calcolarsi sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore ordinarie lavorate per 12 mensilità, è fissata nella misura delle seguenti percentuali:

FASCIA QUOTA ADESIONE MENSILE QUOTA FORMAZIONE MENSILE TOTALE MENSILE
Per aziende fino a 250 dipendenti 1% 1% 2,00%
A CARICO DATORE A CARICO LAVORATORE A CARICO DATORE A CARICO LAVORATORE
0,70% 0,30% 0,50% 0,50%
Per aziende da 251 dipendenti in poi 0,70%  1% 1,70%
A CARICO DATORE A CARICO LAVORATORE A CARICO DATORE A CARICO LAVORATORE
0,40% 0,30% 0,50% 0,50%

 

Sono sottoposte alle contribuzioni di cui alla tabella sopra tutte le retribuzioni corrisposte dall’azienda ad ogni tipo di lavoratore impiegato, sia esso dipendente a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, agli apprendisti e ai lavoratori a chiamata, a nulla rilevando l’entità delle retribuzioni sottoposte al contributo mese per mese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni della Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 n. 41/E che è seguita dalla Circolare dell’INPS n. 85 del 28/06/2018 con la quale si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “Causale Contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a Debito Versati”, indicando:

 

  • nel campo “Codice Sede”: indicare il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “Causale Contributo”: indicare “ESIT;
  • nel campo “Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda”: indicare la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”: indicare il mese e l’anno di competenza del contributo nel formato MM/AAAA;
  • La colonna “a mm/aaaa”: non deve essere valorizzata.

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

L’impresa, aderendo al sistema bilaterale e contribuendo nei termini di cui si è detto, assolve ogni obbligo in materia nei confronti dei propri lavoratori.Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato mensilmente alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all’Inps come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso UNIEMENS nel seguente modo:

all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ESIT” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

Tramite il flusso UNIEMENS l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni erogate da ENBISIT. Nel caso di mancata coerenza tra i dati inseriti in F24 e in UNIEMENS, tale diritto non sarà più garantito.

Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nella digitazione delle Causali di Versamento, in particolar modo quella relativa al flusso UNIEMENS (ex DM10), necessaria per il corretto versamento dei contributi obbligatori (IVS e INPS).

Le prestazioni andranno a favore dei lavoratori, ognuno per le tipologie previste, una volta effettuata l’iscrizione, che vale anche soprattutto quale adesione al CCNL, previo riscontro dei versamenti delle quote anzidette.

CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del Contratto Collettivo, è previsto un ulteriore contributo per ciascun dipendente a carico pro quota del datore di lavoro e del dipendente per 12 mensilità:

CONTRIBUTO MENSILE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
€ 10,00 MENSILI IBAN:

IT 54 R 03069 03219 1000 0000 9058

Intestato a:

MUTUA MIA S.M.S.

Causale:

Contributo Assistenza Sanitaria Integrativa mesi ____________

A CARICO DATORE A CARICO LAVORATORE
0,50% 0,50%

 

I contratti di lavoro intermittente “a chiamata” non sono soggetti alla contribuzione per il fondo di assistenza sanitaria integrativa gestito da “Mutua Mia”, giacché l’art. 11 del CCNL vigente prevede che saranno inscritti al fondo suddetto solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti, escludendosi così sia i lavoratori a termine, sia quelli a chiamata.

In caso di mancato pagamento della predetta contribuzione a titolo di Assistenza Sanitaria Integrativa è prevista una indennità a favore dei lavoratori par a 30,00 € lordi mensili per tutte le mensilità per cui non si è provveduto al regolare versamento del contributo.

Il versamento del Contributo Assistenza Sanitaria Integrativa dà diritto alle prestazioni previste nel regolamento dell’Ente reperibile al sito www.mutuamia.org.