Le aziende iscritte all’Ente Bilaterale ENBISIT possono, attraverso la suddetta Commissione, eseguire la certificazione di contratti in materia di lavoro e appalto posti in essere.

In particolare, la Commissione di Certificazione Bilaterale si occupa della certificazione delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto a tempo parziale
  • contratto di lavoro ripartito
  • contratto di associazione in partecipazione
  • contratto di appalto
  • contratto di inserimento
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Si parla per la prima volta di certificazione nel 1998, nell’ambito della discussione sullo «Statuto dei Lavori», e della rimodulazione delle tutele tra lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.

La certificazione viene introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 (D. Lgs. 276/03 artt. 75/81) che stabilisce due distinte funzioni:

  • procedura volontaria per ridurre il contenzioso in materia di «qualificazione dei contratti di lavoro»
  • assistenza e consulenza delle parti individuali sia in sede di stipula del contratto che di realizzazione dello stesso

Stabilisce una pluralità di sedi di certificazione in concorrenza: Enti Bilaterali, Provincie, DPL, Università, Ministero del Lavoro, Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.

La 276/03 prevedeva una tendenziale uniformità dei giudicati, assicurata dall’adozione, tramite decreto, «di codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi», recependo, ove esistenti, gli accordi interconfederali in tal senso.

Viene prevista una procedura che prevede l’audizione delle parti.

L’atto di certificazione può essere impugnato davanti al giudice per:

  • erronea qualificazione del contratto
  • difformità tra programma certificato e successiva attuazione
  • vizi del consenso

La direttiva 18/09/08 del Ministero del Lavoro indirizza gli organi di vigilanza prioritariamente verso i contratti di lavoro non certificati.

Nel “Collegato lavoro” (Legge n.183/2010) la certificazione viene estesa ai contratti «in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro…» (ad es. contratto di somministrazione).

Oltre al contratto, la certificazione viene estesa all’interpretazione delle relative clausole, da cui il giudice non può discostarsi.

Nel collegato è prevista la possibilità per le parti di farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale o professionale al quale è stato conferito mandato.

Deve altresì essere certificata la «clausola compromissoria», dove la commissione di certificazione accerta l’effettiva volontà delle parti di devolvere controversie agli arbitri. La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o CCNL.

Si possono certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del cod. civ., nonché il deposito del regolamento interno delle cooperative.

Le commissioni di certificazione possono agire come ulteriore sede di conciliazione facoltativa (il tentativo di conciliazione rispetto all’atto certificato è invece obbligatorio).

Presso le sedi di certificazione possono essere istituite camere arbitrali per la definizione delle controversie, anche tramite convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie.

Viene prevista la possibilità di certificare, con effetto retroattivo, il contratto in corso di esecuzione, ove si appuri che l’attuazione del medesimo sia stata coerente con quanto certificato.

Il collegato lavoro – Legge 183/2010 – consegna alle parti, tramite il nuovo articolo 412-ter c.p.c., ampia libertà per regolare la materia della conciliazione e dell’arbitrato nei Contratti Collettivi di Lavoro, lasciando pertanto spazi di negoziazione in materia di certificazione.

L’attività di certificazione non è discrezionale e nell’interpretazione delle clausole del contratto individuale si dovrà pertanto tener conto della rispondenza delle pattuizioni tra le parti nei confronti del CCNL applicabile.

Si prevede la contemporaneità tra il momento della sottoscrizione della clausola compromissoria – dopo il superamento del periodo di prova, o comunque nel rispetto delle altre regole stabilite in materia – e l’accertamento della effettiva volontà delle parti di utilizzarla.

Viene previsto il «divieto di delega» al fine di evitare che la certificazione si traduca in mero adempimento burocratico. La personale presenza e audizione delle parti presso la commissione di certificazione è pertanto obbligatoria.

Scarica qui la l’istanza di certificazione.