In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione delle tipologie contrattuali di cui al presente CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria Non Armata e degli Istituti Investigativi, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano, conformemente allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare nell’istituto dell’arbitrato quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie, per dirimere le controversie relative ai rapporti di lavoro come previsto dall’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) e s.m.i., salvo il ricorso alla “Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione” costituita presso l’ENBISIT. La Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione si avvale della collaborazione dell’Ente Bilaterale ENBISIT per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dei dati, etc.). I membri che ne fanno parte sono di diretta emanazione delle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL composta pariteticamente da uno o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL.

La Commissione, che sarà formalmente convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione, svolge le seguenti attività:

a) discussione e composizione delle  vertenze individuali attinenti il rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98, (comprese le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari), promosse dal Lavoratore, assistito da una delle sopracitate Organizzazioni Sindacali (tentativo facoltativo di conciliazione) a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato;

b) nell’ambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale;

c) sottoscrizione di verbali di conciliazione a seguito di intese già raggiunte tra Lavoratore e Azienda (comparizioni spontanee) su materie inerenti il rapporto di lavoro.

Possono accedere ai servizi della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione le Aziende associate all’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria (AISS), in regola con le condizioni associative e con il versamento del contributo all’Ente Bilaterale ENBISIT (previsti dal CCNL) e i Lavoratori da queste dipendenti.

La richiesta di conciliazione può essere promossa sia dal lavoratore che dal datore di lavoro con richiesta sottoscritta ovvero per il tramite di un’associazione sindacale alla quale si conferisce mandato.

Di seguito, si riportano le modalità di accesso ai servizi forniti dalla Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione:

– nei casi a e b) l’Organizzazione Sindacale promotrice della vertenza individuale inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (FAX: 178 27 25 048 oppure PEC: posta@pec.enbisit.it) la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia. La Segreteria provvederà alla convocazione delle Parti, per la discussione della vertenza;

– nel caso c) l’Azienda dovrà concordare data e ora dell’appuntamento per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, inoltrando specifica richiesta a mezzo fax o pec alla Segreteria della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98, entro sessanta giorni dal ricevimento o dalla presentazione della richiesta da parte della Organizzazione sindacale o datoriale a cui il lavoratore e l’azienda conferiscono rispettivamente mandato.

La segreteria della Commissione conserva una copia del verbale agli atti, lasciando le altre copie a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione datoriale, un altro designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio  il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La parte che perde la causa, dovrà versare seduta stante una cifra prestabilita a titolo di rimborso spese. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria tecnica dell’Ente Bilaterale ENBISIT.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Le parti, nell’apposito modulo, dovranno esonerare il collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro.

Il lodo è impugnabile ai sensi di legge avanti al tribunale.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile.