ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO

DELLA QUOTA DI ADESIONE, DELLA QUOTA FORMAZIONE

E DEL CONTRIBUTO MUTUA MIA

 

L’Ente Bilaterale ENBISIT è stato costituito dalle organizzazioni imprenditoriali (AISS, FederTerziario) e dai sindacati dei lavoratori (Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile) ai sensi dell’art. 11 del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza (Controllo Attività Spettacolo – Intrattenimento – Commerciali – Fieristiche – Servizi di Accoglienza – Guardiania – Monitoraggio Aree).

 

L’Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, il cui finanziamento è considerato costo derivante dal CCNL.

L’adesione all’Ente Bilaterale ENBISIT è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il CCNL e comporta l’obbligo del versamento, regolamentato dall’art. 11 dello stesso, della “Quota Adesione”, della “Quota Formazione” e del “Contributo Mutua Mia” (per il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa). Il mancato versamento comporta inadempienza agli obblighi derivanti dal CCNL.

 

Le prestazioni andranno a favore dei lavoratori, ognuno per le tipologie previste, una volta effettuata l’iscrizione, che vale anche soprattutto quale adesione al CCNL, previo riscontro dei versamenti delle Quote anzidette.

 

Le “Quote di Adesione” e “Formazione” sono fissate nella misura del 2% della retribuzione lorda mensile da calcolarsi per 12 mensilità, così ripartito:

 

(1) QUOTA ADESIONE
Per aziende fino a 250 dipendenti:

1% delle retribuzioni lorde mensili

(di cui lo 0,70% a carico del datore di lavoro

e lo 0,30% a carico del lavoratore)

 
Per aziende da 251 dipendenti:

0,70% delle retribuzioni lorde mensili

(di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro

e lo 0,30% a carico del lavoratore)

 

(2) QUOTA FORMAZIONE
1% delle retribuzioni lorde mensili

(di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro

e lo 0,50% a carico del lavoratore)

 

 

La mancata adesione all’Ente Bilaterale comporta per le aziende del settore Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza, oltre all’impossibilità di usufruire delle opportunità di maggiore flessibilità e dei servizi offerti, l’obbligo di corrispondere al lavoratore, a titolo di “sanzione contrattuale”, un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) non assorbibile d’importo pari al 15,00% della retribuzione lorda paga base assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione ENBISIT”.

 

Inoltre, è previsto un ulteriore contributo per ciascun dipendente a carico del datore di lavoro e del dipendente per 12 mensilità:

 

(3) CONTRIBUTO MUTUA MIA
€ 10,00 MENSILI

(di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro

e lo 0,50% a carico del lavoratore)

IBAN:

IBAN: IT54R0306903219100000009058 Intesa Sanpaolo

Intestato:

MUTUA MIA Società di Mutuo Soccorso

Causale:

Ragione Sociale Azienda

Codice Fiscale Azienda

Periodo di Riferimento Versamento

 

Il versamento del Contributo Mutua Mia dà diritto alle prestazioni previste nel regolamento dell’Ente.

I lavoratori dipendenti che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dall’Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l’avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l’esibizione della ricevuta di versamento.

 

Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all’atto del pagamento delle retribuzioni.

 

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO TRAMITE F24

DELLA “QUOTA FORMAZIONE” E DELLA “QUOTA ADESIONE

(PROCEDURA UNIEMENS)

 

Limitatamente alla QUOTA FORMAZIONE e QUOTA ADESIONE (ed escluso il CONTRIBUTO MUTUA MIA per il quale il pagamento continua ad essere effettuato a mezzo bonifico bancario come sopra indicato), seguendo le indicazioni della Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 n. 41/E che è seguita dalla Circolare dell’INPS n. 85 del 28/06/2018.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “Causale Contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a Debito Versati”, indicando:

 

  • nel campo “Codice Sede”: indicare il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “Causale Contributo”: indicare “ESIT;
  • nel campo “Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda”: indicare la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”: indicare il mese e l’anno di competenza del contributo nel formato MM/AAAA;
  • La colonna “a mm/aaaa”: non deve essere valorizzata.

 

Si ricorda inoltre che:

    1. la Denuncia Mensile dei Lavoratori Occupati (modello reperibile sul sito www.enbisit.it), debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa all’indirizzo PEC: posta@pec.enbisit.it entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
    2. il versamento delle quote e contributi, secondo le modalità sopra indicate, deve essere eseguito mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

 

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.