1. OBIETTIVI
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del E.N.B.I.S.I.T. – Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e
Tutela, costituito tra l’ A.I.S.S. Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e Confederazione Federterziario Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana, per conto delle Organizzazioni associate – da una parte – dalla UGL – Unione Generale del Lavoro Federazione Nazionale del Terziario nella forma di una libera associazione senza scopo di lucro, ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile, sulla base di quanto stabilito e concordato con il CCNL in data 30 Dicembre 2010, il cui scopo principale è finalizzato all’erogazione di prestazioni e servizi a favore delle imprese che operano nel settore delle investigazioni, sicurezza sussidiaria non armata e servizi connessi .

2. ASSOCIATI ADERENTI
Sulla base di quanto previsto dallo statuto dell’Ente, possono diventare associati aderenti le aziende che, previa presentazione di una domanda, intendono usufruire , dei servizi che l’Ente istituzionalmente è in grado di offrire e che di seguito vengono meglio specificati ed indicati.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione all’Ente le aziende che operano espressamente ed in via esclusiva nei seguenti settori :

  • Agenzie di investigazioni ed informazioni commerciali debitamente autorizzate.
  • Agenzie di informazioni mediante bollettini e registri pubblici debitamente autorizzate.
  • Agenzie di recupero crediti debitamente autorizzate.
  • Società di servizi che operano nel settore del portierato, custodia beni, ricevimento, assistenza, accoglienza persone e gestione flussi.
  • Società di servizi di tutela di persone e/o aziende.
  • Aziende che svolgono attività di sicurezza in qualsiasi campo, con personale non armato, per manifestazioni sportive e non sportive di vario genere.

Nella domanda di adesione, l’azienda dovrà indicare e dichiarare :

  • il numero dei lavoratori assunti con i contratti specifici;
  • il non aver incorso in condanna per reati che attengono al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro, negli ultimi tre anni prima della presentazione della domanda;
  • una autocertificazione di regolarità nel pagamento delle scadenze contributive pregresse.

La domanda di adesione, sulla base della scheda predisposta dall’ENTE, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della azienda che, sulla base della normativa prevista in materia di autocertificazione, si assume ai sensi di legge, la responsabilità delle dichiarazioni rese.

4. RESPONSABILITA’
Il datore di lavoro è responsabile, altresì, delle omissioni e delle dichiarazioni erronee e/o inesatte che dovessero risultare dai controlli eseguiti su iniziativa dell’ENTE.
In caso di dolo o colpa grave sarà cura del Consiglio di Amministrazione dell’ENTE esperire tutte le azioni ritenute necessarie per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti, oltre alla comunicazione alle competenti autorità di fatti penalmente rilevanti.
Per tutti i casi in cui la documentazione sia incompleta si adotteranno i comportamenti e le procedure necessarie, ivi compresa l’esclusione dell’associato aderente ovvero il rigetto della sua domanda di adesione.

5. ANAGRAFE AZIENDALE
Presso l’E.N.B.I.S.I.T. è istituita l’anagrafe delle aziende iscritte e per ogni azienda del nominativo dei relativi lavoratori nei modi e termini previsti dalla vigente legge sulla privacy.

6. SERVIZI DELL’E.N.B.I.S.I.T.
Supporto informativoL’ENBISIT garantisce una periodica attività di informazione alle Aziende in relazione alle iniziative che l’ENTE intende effettuare e sviluppare con riguardo al settore in cui opera.
Tale servizio verrà effettuato mediante specifiche comunicazioni sull’apposito sito, ma potrà anche essere inviato, su specifica richiesta, per fax e/o mediante posta elettronica e riguarderà anche l’invio di documentazione conoscitiva.
Supporto tecnico-amministrativo.
Operazioni specifiche alle agenzie che intendono aderire.
Approfondimento telefonico e/o telematico delle esigenze aziendali in merito:

  • Mansioni operative
  • Informazione in base alle nuove normative e regole
  • Consulenza mirata per i contratti da stipulare in materia contrattuale, del diritto del lavoro e della legislazione sociale
  • Ricezione dei nominativi per tipologia operativa
  • Incontro con i lavoratori per informarli sui contratti stipulati, debitamente supportati dalla componente Sindacale dell’Ente
  • Convenzione con Studi Legali per la difesa giudiziale
  • Ricerca e accordi con professionisti e/o enti per le necessità a sostegno delle categorie rappresentate
  • Ricezione dalle Aziende associate e/o dai loro consulenti, degli importi lordi erogati ai singoli operatori e relativi versamenti delle quote come dal presente regolamento e CCNL.

7. QUOTE A CARICO DELL’ASSOCIATO
L’associato dovrà versare all’Ente una quota mensile pari all’1% (uno percento) sul compenso lordo conglobato a operatore facente parte dell’organico aziendale, indipendentemente dalla tipologia di contratto lavorativo un essere e/o utilizzato.
L’associato dovrà dimostrare, ogni sei mesi, di aver accantonato la quota di TFC del dipendente, versandola in apposito fondo o trattenendola presso l’Azienda a disposizione dello stesso, redigendo apposita dichiarazione di avvenuto accantonamento.

8. MODALITA’ DI VERSAMENTO
Le quote di finanziamento previste dal precedente articolo saranno versate entro il giorno 15 del mese successivo al mese solare di competenza.

9. DESTINAZIONE DELLE QUOTE
Le risorse delle quote di adesione e dei servizi sono considerate quale contributo alla gestione dell’Ente vanno destinate per la realizzazione degli scopi e delle iniziative dell’Ente stesso, comprese le spese di gestione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione in carica annualmente stabilirà l’entità delle quote da destinarsi ai rimborsi spesa ai componenti del Consiglio, con indennità di presenza alle assemblee e per le eventuali rappresentanze esterne.
Sempre il Consiglio di Amministrazione stabilirà le spese per la formazione degli operatori e redigerà apposito contratto con i componenti dell’Organismo Tecnico, con validità biennale, nonché stipulerà apposite convenzioni con Studi Legali per la dovuta assistenza in caso di necessità di vario genere relative all’attività della Azienda Associata e del singolo Collaboratore.

10. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ENTE
L’ENTE BILATERALE convocherà ogni anno un apposito congresso ed in tale occasione renderà conto ai propri associati di tutta l’attività svolta a favore di questi, con una relazione analitica e dettagliata dei servizi svolti e degli obiettivi raggiunti, predisponendo anche un piano di sviluppo relativo all’anno successivo.

11. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Il rapporto associativo cessa in capo agli associati a causa di :
– scioglimento o liquidazione, per qualsiasi causa, dell’E.N.B.I.S.I.T.
– il venir meno alle condizioni di cui all’art. 3
– l’esclusione dell’associato, disposta dal Consiglio di Amministrazione, per il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, in particolare il mancato pagamento delle quote associative nei modi stabiliti, oltre allo svolgimento di attività che si pongono in aperto contrasto con le finalità istituzionali e per qualsiasi altra causa prevista dallo statuto e dal presente regolamento.
In caso di esclusione o recesso del associato aderente, per qualsiasi causa, niente sarà dovuto in termini di rimborso totale o parziale di quanto l’associato abbia versato in esecuzione degli obblighi di cui al presente regolamento, fermo restando l’obbligo pregresso che l’ associato deve comunque corrispondere all’associazione per l’attività dello stesso Ente svolta in esecuzione delle finalità indicate nello statuto.

12. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo, se non a causa dei trasferimenti mortis causa o per cessione, affitto d’azienda.
La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’ENBISIT, né durante la vita dell’Ente, né in caso di suo scioglimento.

13. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO
I rapporti tra l’Ente e l’associato sono regolati dal presente regolamento e dalle norme previste nel nostro ordinamento per quanto compatibile.

14. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’organo dell’Ente e gli associati aderenti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente regolamento, competente in via esclusiva è il foro di ROMA.